Sorveglianza Sanitaria
Con il termine di sorveglianza sanitaria sono descritte le attività di visita medica e accertamenti integrativi con i quali il medico del lavoro controlla la popolazione lavorativa.
La vigente normativa che regola la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro obbliga il datore di lavoro a redigere un documento nel quale valuta qualitativamente e quantitativamente i rischi lavorativi presenti nella sua attività produttiva; qualora presenti in misura incidente sulla salute dei propri lavoratori ha l’obbligo di nominare un medico specialista in medicina del lavoro a cui affidare il controllo, sorveglianza sanitaria, dei lavoratori.
Per spiegarlo in parole semplici, l’esposizione a rumore richiederà la valutazione dell’apparato uditivo mediante audiometria; l’esposizione a sostanze chimiche richiederà l’esecuzione di esami di laboratorio, l’attività al videoterminale richiederà il controllo dell’apparato visivo.
Per il datore di lavoro la legge prevede l’obbligo di inviare a visita i propri dipendente e per i lavoratori l’obbligo di sottoporsi alla visita medica e agli accertamenti previsti.
La sorveglianza sanitaria si esplica nell’esecuzione di una serie di diverse tipologie di visite ed eventuali accertamenti
Visita preventiva
La visita fatta al momento dell’assunzione, o in fase di preassunzione, è fondamentale per la valutazione della presenza di fattori morbosi che possano controindicare l’esecuzione di quella mansione e l’esposizione a qui specifici rischi.
Visita periodica
Viene svolta con cadenza periodica e mediante l’effettuazione di accertamenti mirati valuta periodicamente lo stato di salute del lavoratore e degli organi bersaglio su cui i rischi lavorativi agiscono.
Visita straordinaria
Viene svolta su richiesta del lavoratore ed effettuata dal medico competente se le istanze lamentate dal lavoratore sono correlabile ai rischi a cui è esposto.
Visita per cambio mansione
Viene richiesta dal datore di lavoro ogni qualvolta per l’eventuale cambio di mansione il lavoratore venga esposto a rischi occupazionali differenti.
Visita per rientro al lavoro dopo assenza per malattia
Obbligatoria qualora la malattia abbia una durata superio ai 60 giorni (o per durate anche inferiori in caso di ricovero per malattia da Covid 19)
Cessazione del rapporto di lavoro
Obbligatoria nei casi previsti per legge (es esposizione a sostanze cancerogene).
Valutazione dello stato di salute del lavoratore
L’attività di sorveglianza sanitaria a come suo fine ultimo quello di valutare la congruenza dello stato di salute del lavoratore con i rischi lavorativi cui viene esposto; il medico competente, esaminate le risultanze della visita e degli accertamenti integrativi valuta se il lavoratore può svolgere quel lavoro senza averne un nocumento o riduzione della funzionalità degli organi bersaglio su cui il rischio lavorativo agisce e si esprime attraverso l’emissione di un giudizio di idoneità che può riassumersi nelle seguenti tipologia
- Idoneità piena e totale alla mansione svolta
- Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni e limitazioni
- Inidoneità temporanea
- Inidoneità permanente