Sorveglianza Medica e Medico Autorizzato

L’esposizione al rischio radiazioni ionizzanti viene regolamentata da leggi che non rientrano del DL 81/2008; nello specifico il DL 230/1995 e il 101/2020 regolamentano obblighi del datore di lavoro, esperto qualificato e medico autorizzato in materia di sicurezza e salute per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti.

 

Chi deve ricorre al medico autorizzato?
Tutti i datori di lavoro che per la propria attività espongano i propri lavoratori all’utilizzo di macchine o sostanze emettenti radiazioni ionizzanti previa classificazione di questi lavoratori.

 

I lavoratori che utilizzano radiazioni ionizzanti vengono suddivisi in due categorie:

 

Lavoratori con esposizione assimilabile al pubblico e quindi non sottoposti a sorveglianza medica per il rischio radiogeno

Lavoratori con esposizione superiore al pubblico e quindi soggetti alla sorveglianza medica per il rischio radiogeno; questi a loro volta sono suddivisi in due fasce (A o B) fascia A se lo loro esposizione superi i 5 mSv (milliSivert) annui fascia B con una esposizione compresa tra 1 e 5 mSv.

Il medico autorizzato

Entro il 2022 l’attività di sorveglianza medica sarà svolta dal solo medico autorizzato.

Il medico autorizzato è uno specialista in medicina del lavoro che ha sostenuto uno specifico esame davanti una commissione esaminatrice dell’Ispettorato Centrale del lavoro, qualora l’esame venga superato con esito positivo al medico viene assegnato un numero identificativo con il quale timbra la documentazione  e gli esiti delle visite.

Con analogie alla medicina del lavoro, il medico autorizzato redige un protocollo di sorveglianza medica che include visita medica (semestrale per i soggetti in fascia A e annuale per quelli in classe B), e accertamenti mirati al controllo degli organi bersaglio (es. cute, sistema ematopoietico, cristallino, ecc)

La tipologia di visite effettuabili dal medico autorizzato sono